La pubblicazione in G.U. “sul filo di lana” della legge di Bilancio (L. 30.12.20, n. 178) e del Decreto Milleproroghe (DL 31.12.20, n. 183), ci consentono di poter affermare che:

1)L’avvio della Lotteria degli scontrini previsto per il 1° gennaio 2021 è rinviato e, come riportato nel sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli “slitta di qualche settimana”. Il testo del decreto Milleproroghe affida infatti la definizione della data di avvio a un provvedimento a doppia firma dei Direttori dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate;
2)Quando la Lotteria sarà avviata, parteciperanno solo gli acquisti effettuati dai consumatori esclusivamente mediante pagamento elettronico;
3)Dal 1° gennaio 2021 l’obbligo della memorizzazione deidati dei corrispettivi e della loro trasmissione telematica all’AE si applica a tutti gli esercenti, indipendentemente dai limiti di volume d’affari annuo.Il periodo di “moratoria” delle sanzioni con utilizzo di una procedura “alternativa” dell’obbligoè infatti terminato, come stabilito, con il 31 dicembre 2020. Restano tuttavia ferme le ipotesi di esonero e la possibilità di adempiere l’obbligo tramite la procedura web messa a disposizione dall’AE (c.d. documento commerciale “on-line”);
4)Dal 1° gennaio2021 è cessata la possibilità di usufruire di un credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento di Registratori telematici;
5)La memorizzazione dei dati dei corrispettivi e la consegna al cliente del documento commerciale o fattura a richiesta, deve avvenire “non oltre il momento di ultimazione dell’operazione” (quindi, indipendentemente dall’eventuale “non riscosso”);
6)Le violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi hanno un loro proprio sistema sanzionatorio distinto da quello relativo a scontrini e ricevute fiscali;
7)Farmacie, otticie gli altri operatori sanitari possono scegliere se inviare per tutto il 2021 il file XML corrispettivial Sistema TS o all’AE,mentre dal 1° gennaio 2022 dovranno inviarlo esclusivamente al sistema TS. Per tali operatori resta fermo l’obbligo di inviare anche il file XML dati sanitarial sistema TS mediante il SW “gestionale”, ma integrato come da DM 19.12.20 (aliquote IVA/Natura, periodicità, ecc.);
8)Dal 1° gennaio 2021 per la fatturazione elettronica tramite SdI occorre utilizzare esclusivamente il nuovo tracciato XML ver. 1.6.2

Al momento si può solo presumere che la data di avvio possa essere fissata al 1° febbraio 2021,

sulla base di tre indicazioni:
a)Il decreto Milleproroghe ha stabilito che il provvedimento congiunto ADM/AE debba essere emanato “entro e non oltre” il 1° febbraio 2021;
b)Il decreto Milleproroghe ha anche stabilito che i consumatori potranno denunciare nel portale ADM la mancata accettazione del codice lotteria da parte degli esercenti solo a decorrere dal 1° marzo2021;
c)Nel sito internet ADM –Lotteria è stata inserita la seguente avvertenza: “Slitta di qualche settimanal’avvio della lotteria: lo schema di decreto mille proroghe affida la definizione della datadi avvio a un provvedimento a doppia firma dei vertici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate. Chi vende avrà così qualche settimana in più per adeguare il software del registratore di cassa telematico e chi compra avrà più possibilità di partecipare alla lotteria.”

Ci teniamo a sottolineare che:

Per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è stabilita una sanzione pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’impostacorrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso (in precedenza la sanzione era pari al 100 per cento) e, in ogni caso, la sanzione non puo’essere inferiore a euro 500(art. 6, commi 2-bis e 4 del D.Lgs. n. 471/97 come modificato dalla Legge di Bilancio 2021)

Fonte Comufficio

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